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giovedì 13 gennaio 2022

Compensazioni orizzontali dal 2022

L’art. 1, c. 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha elevato, a regime, il limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta e dei contributi in F24, passando da € 700.000 a € 2.000.000

Nell’applicazione del limite va ricordato che il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito.
La compensazione in F24 non è necessaria per le cosiddette compensazioni verticali, ossia per le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito (art. 4, c. 3 D.L. 2.03.1989, n. 69).

Restano invariate le regole sui crediti fiscali che derivano da dichiarazioni Iva, Ires e Irap. Tali crediti sono compensabili almeno 10 giorni dopo la presentazione delle relative dichiarazioni accompagnate da visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro.
Anche sotto il profilo procedurale, per le partite Iva rimane necessario pagare gli F24 che espongono la compensazione mediante le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, senza possibilità di utilizzare i normali canali bancari (art. 3, c. 2 D.L. 124/2019). 
L’istituto della compensazione, così rinnovato, trova applicazione generalizzata tra crediti dichiarativi, agevolativi o risultanti dalle denunce contributive e debiti di diversa natura per imposte dirette e indirette, contributi nonché per una serie di altri debiti nei confronti di enti pubblici purché pagabili mediante F24.

Va ricordato che il limite alla compensazione non si applica per taluni crediti di imposta previsti dalla legge e in genere dove esiste uno specifico plafond di spesa pubblica. Per tali crediti la norma istitutrice potrebbe prevedere il diritto a compensazione senza limiti o il limite speciale di 250.000 euro/anno.
Sfuggono ai limiti di compensazione anche le eccedenze di versamenti per ritenute di lavoro autonomo e dipendente che fino a qualche anno fa venivano scalate direttamente dai versamenti successivi. Tale compensazione, in virtù dell’art. 15 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175, mantiene, pertanto, natura di compensazione verticale, pur dovendosi fare in F24 e può essere effettuata ai soli fini del pagamento di analoghe ritenute.

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