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giovedì 17 febbraio 2022

Procedure concorsuali e note di variazione IVA

Con la Circ. AE 29 dicembre 2021 n. 20/E in merito al nuovo art. 26 DPR 633/72 modificato dal Decreto sostegni bis, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito all' emissione delle note di variazione IVA in caso di mancato pagamento a causa di procedure concorsuali.

La novità più rilevante consiste nel momento dal quale è possibile emettere una nota di variazione in ipotesi di procedure concorsuali. Tale momento è infatti anticipato all'apertura della procedura senza la necessità di attendere la conclusione infruttuosa della stessa, come previsto nella disciplina precedente. in particolare:

  • la data a partire dalla quale è consentito emettere la variazione in diminuzione e, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione è quella in cui il cessionario/committente è assoggettato alla procedura stessa;
  • la data entro cui emettere la nota deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti, ossia, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emessa: i) la sentenza dichiarativa del fallimento; ii) il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; iii) il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; iv) il decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;
  • la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione va individuata nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.

L'Agenzia specifica che, in aderenza di quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza SCT dell'11 giugno 2020 relativa alla causa C-146/19, l'emissione della nota e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo del credito corrispondente. Deve, quindi, intendersi superata la posizione assunta nei precedenti documenti di prassi, secondo cui era necessaria la “partecipazione del creditore al concorso”.

Le modifiche finora descritte si applicano esclusivamente alle procedure concorsuali avviate dopo il 26 maggio 2021.

L'Agenzia delle entrate è recentemente intervenuta sul tema e, con la Risp. AE 25 gennaio 2022 n. 50, ha ribadito che per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 2021 l'emissione delle note di variazione resta disciplinata dalla previgente versione dell'art. 26 DPR 633/72, che richiede la conclusione infruttuosa delle medesime. Nel caso di fallimento, quindi, il dies a quo per emettere la nota di variazione è da individuare nella definitività del piano di riparto finale. Il dies a quem entro cui emettere la nota ed esercitare la relativa detrazione è individuato entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione.

 

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