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martedì 1 febbraio 2022

MODELLI INTRASTAT: le novità del 2022

Con determinazione 23.12.2021, n. 493869, del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state disposte alcune modifiche e/o semplificazioni relative agli elenchi riepilogativi Intra con periodi di riferimento decorrenti dal mese di gennaio 2022. In particolare:

A. Modello Intra 1-bis (Cessioni Intra – UE):

  • è prevista la facoltà di indicare il dato “natura della transazione” a 1 cifra (colonna A) o a 2 cifre (colonne A e B) per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni inferiore a 20 milioni di euro (si rimanda alla Tabella B delle nuove istruzioni di compilazione degli elenchi Intra);
  • deve essere fornita l'indicazione relativa al Paese d’origine delle merci secondo le regole doganali dell’origine non preferenziale (occorre far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto ovvero allo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificabile, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri);
  • per le vendite di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000”.

B. Modello Intra 2-bis (Acquisti Intra – UE):

  • è stato abolito il modello Intra 2-bis trimestrale;
  • la presentazione mensile del modello deve avvenire solo qualora l’ammontare totale trimestrale degli acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro (prima il limite ammontava a 200.000 euro);
  • non vanno più compilati i campi: Stato del fornitore, codice Iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta;
  • è stata prevista la facoltà di indicare il dato “natura della transazione” a 1 cifra (colonna A) o a 2 cifre (colonne A e B), per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore degli arrivi inferiore a 20 milioni di euro (si rimanda alla medesima Tabella B di cui sopra);
  • per gli acquisti di valore inferiore a 1.000 euro, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico “99500000”.

C. Modello Intra 2 – quater (Servizi ricevuti Intra – UE):

  • è stato abolito il modello Intra 2 – quater trimestrale;
  • non vanno più compilati i campi: codice Iva del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d’incasso e Paese di pagamento.

Inoltre, in attuazione del D. Lgs. 192/2021, sono state previste alcune novità negli elenchi riepilogativi per recepire alcune informazioni collegate alle transazioni Intra – UE realizzate in base al contratto di “call-off stock” (accordo mediante il quale un fornitore UE invia i propri beni ad un cliente UE, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso un deposito di proprietà di quest’ultimo, o di un soggetto terzo, senza che ne venga trasferita la proprietà), per le quali è stato introdotto il Modello Intra 1-sexies.
Si ricorda infine che per le operazioni effettuate a decorrere dallo scorso 1.10.2021 sono venuti meno gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (Intra 1-bis e Intra 1-ter) anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

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